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Definitività dell’accertamento societario per mancata impugnazione: limiti sull’impugnabilità dell’accertamento personale.
Nel caso di specie, veniva notificato un avviso di accertamento al ricorrente in qualità di amministratore di fatto di una S.r.l., in quanto l’Agenzia delle Entrate lo aveva ritenuto un soggetto interposto dalla società nella percezione dei maggiori redditi derivanti dall’attività sociale, con la conseguenza che incombeva su di lui l’onere di provare di non essere stato interposto e che i versamenti e i prelevamenti riscontrati sui conti correnti a lui riconducibili non fossero derivati dall’esercizio dell’attività economica svolta dall’ente societario; allo stesso modo ai soci della S.r.l., società familiare a ristretta base di capitale, incombeva l’onere di provare che i maggiori utili accertati non fossero stati distribuiti, ma fossero stati accantonati o reinvestiti. Infatti, per i non soci (tra i quali rientrava il ricorrente) la determinazione del maggior reddito imponibile veniva operata sommando per ciascuno di essi le movimentazioni in entrata (versamenti) e in uscita (prelevamenti) dai rispettivi conti correnti, e, di conseguenza, all’Amministrazione finanziaria non interessava particolarmente sottolineare le censure derivanti dalla deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA per operazioni oggettivamente inesistenti, perché anche nel caso in cui fosse stata affermata, non avrebbe cambiato la quantificazione del maggior reddito imputato al ricorrente quale amministratore di fatto, quantificazione operata sommando i prelevamenti e i versamenti ingiustificati risultanti dai conti correnti intestati.
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