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Congruità della spesa per gli infissi, riferibile al prezzo d’acquisto
La necessaria asseverazione sui costi ammissibili deve essere parametrata al momento del sostenimento della spesa, utilizzando quindi il listino prezzi vigente a tale data.
In un lavoro di sostituzione delle persiane e degli infissi, il tecnico abilitato incaricato di attestare la congruità delle spese dell’intervento trainato dovrà fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa. È irrilevante quindi il listino prezzi regionale aggiornato successivamente alla data dell’acquisto. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 1 del 5 gennaio 2024.
L’istante è un condominio che vuole sostituire (come intervento “trainato”) le finestre e le persiane “ad arco” dell’intero edificio. Considerato che al momento della firma del contratto di appalto il prezzario della Regione non prevedeva questa tipologia di infisso, è stato utilizzato il listino della vicina Regione. L’istante fa sapere che a lavori ancora in corso, la Regione in cui ricadono i lavori ha provveduto ad aggiornare il listino prezzi con la particolare tipologia di infisso. Chiede quindi se ai fini della congruità della spesa si possa far riferimento al listino aggiornato o a quello precedentemente utilizzato riferito alla Regione vicina.
L’Agenzia, dopo aver fornito un quadro della normativa sul Superbonus inerente al caso prospettato, chiarisce che la verifica congruità delle spese deve essere effettuata al momento del sostenimento delle stesse, utilizzando il prezzario vigente a tale data (articolo 119 comma 13-bis, Dl n. 34/2020).
Anche in base ai chiarimenti forniti con le circolari n. 24/2020 e n. 30/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto “integrale” in fattura, occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
In conclusione, nel caso in esame, il tecnico abilitato incaricato dall’istante di attestare la congruità delle spese relative all’intervento trainato, di sostituzione delle persiane e degli infissi deve riferimento al prezzario vigente al momento del sostenimento della spesa, fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa sul Superbonus.
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