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Superbonus: omessa presentazione asseverazione, via libera alla remissione in bonis.
La violazione potrà anch’essa essere sanata mediante l’istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 332 del 29 maggio 2023.
Ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l’altro, l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture.
In particolare, è necessario che l’efficacia degli interventi antisismici sia asseverata, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del richiamato decreto ministeriale.
La tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni normative, non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, dunque, essere considerata “meramente” formale, come ipotizzato dall’istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.
Quanto poi alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ne deriva l’impossibilità di ricorrere alle disposizioni della cd. tregua fiscale per sanare la violazione in parola.
Tuttavia, l’istante, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione «prima dell’inizio dei lavori» come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58 del 2017 potrebbe sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012. In particolare, ciò sarà possibile laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
Laddove, infine, l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante l’istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 (paragrafo 5.4 della circolare n. 33 del 6 ottobre 2022).
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