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Al familiare convivente del proprietario spettano le detrazioni per ristrutturazione edilizia.
Le detrazioni per ristrutturazione edilizia spettano anche al familiare convivente del proprietario dell’immobile.
In base a tale principio la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando la legittimità della detrazione a beneficio del genero del titolare del diritto di proprietà sull’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione.
In primo luogo gli ermellini ribadiscono che il requisito della familiarità è definito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 121 dell’11 maggio 1998, secondo la quale “per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
In secondo luogo, in merito al requisito della convivenza la Suprema Corte cita altra circolare dell’Agenzia, la n. 13/E del 2019, in base alla quale “Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura...e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione”.
Nel caso di specie il contribuente risulta, dunque, legittimato alla detrazione in quanto familiare e convivente del proprietario nel senso sopra indicato.
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