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«Sisma acquisti» ed «eco» compatibili per spese diverse.
Una società provvede alla demolizione e costruzione di un immobile realizzando cinque nuove unità abitative.
Agli acquirenti delle nuove unità abitative spetta il cosiddetto sismabonus acquisti, stante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
L’impresa di costruzione ha altresì diritto alla detrazione per la realizzazione di lavori antisismici (“sismabonus”) o vi è incompatibilità, stante la presenza del “sismabonus acquisti” in capo agli acquirenti delle nuove unità abitative?
Il sismabonus acquisti compete all’acquirente, e non anche all’impresa cedente come bene merce, in quanto non si rendono applicabili due agevolazioni sulle stesse spese. È possibile, invece, applicare in favore dell’impresa l’ecobonus ordinario.
L’articolo 16, comma 1–septies, del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013 (con proroga al 30 giugno 2022 prevista dall’articolo 1, comma 66, della legge 77/2020), riconosce agli acquirenti di unità immobiliari antisismiche site nel territorio di uno dei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 il sismabonus acquisti, consistente nella detrazione del 110% di 96mila euro, purché l’unità immobiliare sia ceduta, entro i 30 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, e articolo 1, commi 66–77, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021; si vedano anche la guida al Superbonus 110% su www.agenziaentrate.it, nonché le circolari 24/E e 30/E del 2020).
Il sismabonus (detrazione dell’85% fino a un tetto di 96.000 euro) si applica anche per i beni merce delle imprese di costruzioni, ma solo in alternativa al sismabonus in sede di acquisto, in quanto le spese per l’adeguamento sismico sono le stesse e non si rende applicabile una doppia agevolazione per le stesse spese.
Viceversa, sussiste la compatibilità tra bonus differenti. In particolare, sono ammessi l’ecobonus in favore di un’impresa di costruzioni, che demolisce e ricostruisce un fabbricato con miglioramento energetico e antisismico, e il sismabonus acquisti per gli acquirenti delle nuove unità ristrutturate, a condizione che le spese relative all’intervento di efficienza energetica siano identificabili e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 70 del 2021, confermando che le due agevolazioni sono fra loro compatibili, tenuto conto che le spese agevolate fiscalmente sono riferite a soggetti diversi (impresa cedente, ai fini dell’ecobonus – detrazione 65–75 per cento, ex articolo 1, comma 58, della legge 178/2020; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it – e soggetto acquirente, ai fini del sismabonus acquisti) e che i due benefici hanno presupposti diversi (l’uno l’efficienza energetica e l’altro il miglioramento sismico).
Altrimenti, fatto salvo l’ecobonus per l’impresa cedente, per gli acquirenti il sismabonus acquisti è escluso nel caso in cui la medesima impresa non sia in grado di separare le spese sostenute per l’efficientamento energetico dell’immobile da quelle relative alla riduzione del rischio sismico. In tale ipotesi, infatti, come precisa l’agenzia delle Entrate, non viene rispettato il principio generale secondo il quale «non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa» (circolare 20/E/2016, paragrafo 10.2). Si segnala che con il disegno di legge di Bilancio 2022, attualmente in discussione, potrebbero essere introdotte modifiche con effetto dal 1° gennaio 2022.
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