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Contributo a fondo perduto: istanze da inviare dal 30 marzo al 28 maggio

Contributo a fondo perduto: istanze da inviare dal 30 marzo al 28 maggio

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 di ieri, 23 marzo, l’Agenzia delle entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
Si ricorda che, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:
aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.
Dal punto di vista soggettivo, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:
dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Sono invece esclusi dal beneficio in esame:
i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021)
i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

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