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La società con immobile in leasing può fruire del “Sismabonus acquisti”.
La società, che detiene un immobile ricostruito con criteri antisismici da un’impresa edilizia, sulla base di un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing, la quale lo ha acquistato dall’impresa di costruzioni, e che sopporta i costi derivanti da eventi imprevedibili, può fruire del “Sismabonus acquisti”.
E’ quanto asserito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 202 del 20 aprile 2022, fornita alla “locataria” che voleva sapere se, per accedere alla disciplina agevolativa contenuta nell’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 (Sismabonus acquisti), con il termine “acquirente” si “debbano intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che acquisisce l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico- giuridica o finanziaria usata”.
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