FAQ
Occasionalmente, svolgo dei lavori gratuiti, in caso di ispezioni come posso giustificarli?
La collaborazione gratuita rientra giuridicamente nel contratto d’opera, con cui si intende un rapporto mediante il quale un soggetto (collaboratore) si obbliga verso un altro soggetto (committente) a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il contratto d’opera non prevede la gratuità della prestazione: l’onerosità è infatti caratteristica essenziale di ogni rapporto d’opera e di lavoro.
Solo escludendo la sussistenza di un vero e proprio vincolo contrattuale può ammettersi la gratuità della prestazione lavorativa: non basta quindi che le parti, nel costituire il rapporto, abbiano convenuto la gratuità della prestazione lavorativa conseguente.
La giurisprudenza ammette la gratuità delle prestazioni lavorative nell’ambito di rapporti di cortesia, in correlazione con interessi di tipo benefico, ideologico o religiose, in ragione delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e delle particolari relazioni intercorrenti tra le parti.
La collaborazione gratuita, in particolare, è un rapporto che può essere stipulato con enti non profit e con soggetti che perseguono finalità ideali ovvero non lucrative.
Quando la collaborazione è gratuita non sorge per i prestatori alcun diritto di compenso. Questi opera senza ricompense di sorta a favore del sodalizio, il quale si fa sottoscrivere un documento che attesta la volontà a collaborare gratuitamente per affinità con gli obiettivi, gli ideali e i principi prefissati.
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