FAQ
Che cosa è un associazione temporanea di imprese?
L’associazione temporanea di imprese si realizza attraverso un accordo di collaborazione (aggregazione occasionale tra imprese) per lo svolgimento congiunto di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, e rappresenta una forma di cooperazione tra imprenditori tipica del settore edile che però non presuppone la creazione di un’organizzazione comune.
L’utilizzo di tale strumento associativo rappresenta una soluzione idonea alla realizzazione di opere complesse che richiedono l’apporto di capacità tecniche, risorse finanziarie e specialistiche da parte di più soggetti.
In tal modo, le imprese riunite presentano congiuntamente offerte di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
Giuridicamente le imprese edilizie si riuniscono i conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, definita capogruppo, che esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti per l’esecuzione di singole fare.
Tale atto deve essere autenticata da notaio. Alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche in giudizio, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsivoglia natura dipendenti dell’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Ogni impresa rimane autonoma giuridicamente, ovvero conserva la propria individualità ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali, ma viene a creare un’integrazione imprenditoriale mediante un nuovo soggetto, che assume specifici incarichi.
Se l’integrazione è verticale, vengono ripartite le diverse specializzazioni e ogni impresa rimane autonoma nel corso dell’esecuzione dei lavori; se, invece, l’integrazione è orizzontale, vengono accumulate le competenze dei singoli associati mediante un unico organismo che esegue operativamente i lavori.
Fiscalmente, nella prima fattispecie, ogni impresa fattura e contabilizza buona parte della porzione dell’opera di propria competenza; nella seconda fattispecie, l’associazione temporanea di imprese e assimilata ad una società di fatto, ovvero ad un autonomo soggetto di imposta, con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti.
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