FAQ
Con la fiduciaria si corre il rischio di violare leggi?
La società fiduciaria non serve a chi si propone lo scopo di violare la legge, come ad esempio per aggirare la normativa tributaria essendovi la massima trasparenza nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero per aggirare la normativa valutaria o per ostacolare indagini penali.
Ne consegue, nel caso in cui un potenziale fiduciante volesse porre in essere diciamo non un’operazione di riciclaggio di denaro, ma anche una semplice operazione finanziaria sospetta, sicuramente non utilizzerà la società fiduciaria ma altri canali, essendo la stessa società fiduciaria il primo soggetto obbligato alle segnalazioni del caso alle autorità competenti.
L’attività fiduciaria, in base a quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è caratterizzata dai seguenti principi guida:
- possibilità per il cliente di recedere dal contratto in ogni momento e di riottenere la titolarità dei beni di sua proprietà;
- separazione ed autonomia dei beni di ciascun cliente dai beni della società fiduciaria e dai beni degli altri clienti (vedasi da ultimo Cass. 14/10/1997 n. 10031 in Giur. Comm. 1998, II, 299).
La società fiduciaria non può essere assoggettata a fallimento (Trib. Torino 7 luglio 1988 in Dir. Fall. 1989, II, 869). L’attività fiduciaria può altresì avere ad oggetto l’intestazione diretta di beni immobili, oltre a quella che normalmente viene praticata, inerente i beni mobili e/o i valori, così come il fiduciante fin dall’origine del rapporto fiduciario ovvero nel corso dello stesso potrà designare un terzo beneficiario, conferendo alla società fiduciaria le istruzioni per l’intestazione dei beni fiduciati al verificarsi di un determinato evento.
L’intestazione fiduciaria non realizza un patrimonio separato ma un patrimonio amministrato in forma anonima.
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