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Accesso a seguito di verifica fiscale: quando non occorre l’autorizzazione del PM

Accesso a seguito di verifica fiscale: quando non occorre l’autorizzazione del PM

La promiscuità dei locali destinatari di accesso ispettivo fiscale e, quindi, la necessità dell'autorizzazione del PM territorialmente competente dipende, esclusivamente, dalla circostanza di fatto che vi sia una agevole possibilità di comunicazione interna o meno.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1698 del 20 gennaio 2022.

L'accesso presso la società contribuente aveva riguardato locali ad uso promiscuo aziendale/famigliare della sua legale rappresentante pro tempore, senza che fosse stata rilasciata l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente e senza comunque che la verifica fosse stata autorizzata dal funzionario agenziale dotato del relativo potere.

Nel caso di specie invece, stando allo stesso accertamento di fatto della CTR campana, tale circostanza non è ricorrente, trattandosi di immobili non collegati internamente, ma solo esternamente, il che fa evidentemente venire meno la ratio di maggior tutela connessa alla "promiscuità", quale prevista nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 52, comma 1.

Per cui, i motivi di doglianza esposti dall’Agenzia delle entrate sono stati ritenuti fondati. In conclusione, la massima Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria poiché i due locali non erano collegati all’interno, ma separati, quindi non si trattava di immobili promiscui e come tali non necessitava l’autorizzazione del PM.

In tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli Uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo, destinazione, quest'ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi. Pertanto, la promiscuità dei locali destinatari di accesso ispettivo fiscale e quindi la necessità dell'autorizzazione del PM territorialmente competente dipende, esclusivamente, dalla circostanza di fatto che vi sia una agevole possibilità di comunicazione interna.

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